PUC
Nel sistema delineato dalla L.R. n.16/2004 (Norme sul governo del territorio) l’attività di pianificazione
urbanistica comunale (come anche quella provinciale) si esplica mediante (cfr. art.3, comma 3):
- disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
- disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.
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Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” del 04.08.2011, n.5, pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011, all’art.9 ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”.
Inoltre, il Regolamento n.5/2011 introduce lo strumento del PIANO PRELIMINARE che, unitamente al RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (cfr. Regolam. n.5/2011 – art.2, co.4; art.3, co.1; art.7, co.2), costituisce la base di partenza per le attività di consultazione, condivisione e partecipazione che dovranno portare alla definizione di un quadro pianificatorio comunale “sostenibile” non solo sotto il profilo “ambientale”, ma anche sotto il profilo “sociale”.
In particolare il “Manuale operativo del Regolamento”, nell’esplicazione delle procedure di formazione degli strumenti di governo del territorio previsti dalla L.R.16/04, stabilisce che il Comune, in qualità di proponente, elabora il PIANO PRELIMINARE del PUC, composto da indicazioni strutturali e da un documento strategico.
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Il Preliminare, insieme ad un “Rapporto Preliminare sui possibili effetti ambientali significativi dell’attuazione del PUC”, diventano il “corpus” per l’avvio delle procedure contestuali di VAS e di Pianificazione, base per l’Auditing con le Associazioni e con i soggetti pubblici interessati, e base per la consultazione con gli SCA (Soggetti con competenze ambientali).
Alla luce di quanto esposto, il Piano Preliminare consta, dunque, di un quadro conoscitivo, una sorta di fotografia dello stato del territorio comunale, che segna così anche un punto di riferimento per la successiva fase di monitoraggio anche a seguito delle attuazioni delle programmazioni previste; e di un quadro strategico in cui vengono proposti gli obiettivi generali che si intendono perseguire con la programmazione del PUC, e le scelte di tutela e valorizzazione delle identità locali, il tutto in coerenza con quanto predisposto dagli strumentidi pianificazione territoriali sovraordinati.